Statuto

(allegato “A” all’atto costitutivo del 16 aprile 2007 repertorio n. 279944 raccolta n. 28111 del Notaio Alfredo Polito registrato il 3 maggio 2007 al n. 6671/1T; modificato negli art.11 e 12 in data 10 maggio 2018 con delibera del Consiglio d’amministrazione della Fondazione, come da atto del Notaio dott. Luca Fornaro). 

TITOLO 1 – SCOPI ED ATTIVITA’

Art. 1 E’ costituita con sede in Bari Via Marchese di Montrone n. 47, a norma dell’art. 14 del CC. la Fondazione denominata “Fondazione carlovalente ONLUS” quale organismo senza fini di lucro operante esclusivamente per finalità di solidarietà sociale, con lo scopo di promuovere la diffusione delle attività sportive tra i giovani affetti da disagi o disturbi psichici (più avanti definite “patologie”) nell’ambito della Regione Puglia.

Art. 2 La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale a favore di giovani affetti dalle predette “patologie”, promuovendo la diffusione tra di loro delle attività sportive nelle diverse forme. A tal fine la Fondazione potrà: – organizzare o promuovere l’organizzazione di convegni, conferenze ed incontri, finalizzati all’informazione ed alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica e della gioventù in particolare sull’importanza di aiutare i giovani affetti dalle “patologie” ad uscire dalla solitudine e dell’isolamento attraverso la frequentazione ed il coinvolgimento diretto in attività sportive; – favorire, con apposite convenzioni ed accordi, la partecipazione dei giovani affetti dalle “patologie” inseriti in programmi di sostegno a corsi, tornei, incontri organizzati da centri sportivi, associazioni ed altri organismi; – promuovere iniziative di sensibilizzazione dell’opinione pubblica, della scuola e del mondo del lavoro per dare visibilità alle “patologie” e ai loro aspetti invalidanti, anche in ambiente lavorativo, nell'ambito della cultura della solidarietà e dell'utilità sociale, attraverso la conoscenza, l'informazione corretta, la sollecitazione e la collaborazione alla ricerca, nonché l'individuazione di tutti gli strumenti utili alla prevenzione, guarigione e tutela; – finanziare corsi di studio, convegni, seminari scientifici e specifici programmi di ricerca sulle tematiche della integrazione delle terapie previste per le “patologie” con le attività sportive avviati anche da enti ed istituzioni diverse, per l’individuazione e la diffusione di metodologie e programmi terapeutici, idonei a garantire una migliore qualità della vita e migliore assistenza per i giovani nonché il sostegno alle famiglie; – finanziare l'istituzione di servizi di ascolto telefonico, di gruppi di accoglienza, di gruppi di auto mutuo aiuto, con la diffusione di materiale informativo sia attraverso strumenti tradizionali che via internet; – organizzare interventi presso la comunità locale e regionale, affinché si attivino misure economiche, normative, di assistenza sociale e socio-sanitaria in genere, di inserimento e tutela in ambito lavorativo, per i giovani affetti dalle “patologie”; – collaborare con altre associazioni di volontariato ed onlus locali, nazionali ed internazionali, per l'elevazione della dignità umana dei soggetti affetti dalle “patologie”, per l'aumento della comprensione, della tolleranza e del sostegno dei giovani affetti dalle “patologie”, attraverso l'organizzazione di eventi ed iniziative reciprocamente utili alla crescita ed alla visibilità delle singole esperienze; – promuovere l’organizzazione di tornei, borse di studio e premi intitolati alla memoria di Carlo Valente.

Art. 3 Per il raggiungimento delle sue finalità la Fondazione potrà stipulare convenzioni con Enti ed Istituzioni e compiere tutto quanto necessario per il conseguimento dello scopo previsto all’articolo precedente. La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

 

TITOLO II – ORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE

Art. 4 La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 2 ad un massimo di 5 membri. Il loro ufficio è gratuito. Il Presidente e il Vice Presidente sono nominati a vita all’atto della costituzione della fondazione nelle persone rispettivamente di Valente Aurelio e Pennelli Grazia. Per perpetuare l’intendimento dei fondatori, i membri a vita del consiglio di amministrazione hanno il potere di nominare i loro sostituti, i quali subentreranno nella carica entro 30 giorni nei soli casi di dimissioni, permanente impedimento o decesso dei titolari. In caso di sostituzione del Presidente l’altro membro a vita designa il nuovo presidente. Gli altri 3 membri del Consiglio di amministrazione, qualora nominati, assumeranno la carica di consiglieri e saranno nominati all’unanimità dei voti dai 2 membri a vita; essi durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. I consiglieri decadono dal loro incarico in caso di loro assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive.

Art. 5 Il Consiglio elegge fra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario, salvo quanto previsto al punto 4.

Art. 6 Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno una volta ogni tre mesi e quando ne riceva richiesta scritta da parte di almeno un Consigliere o del Vice Presidente, qualora si componga di due membri. In tale ipotesi il Presidente provvede alla convocazione entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Le adunanze hanno luogo, di norma, presso la sede della Fondazione. La convocazione deve essere fatta per iscritto, contenere l’indicazione dell’Ordine del Giorno e deve pervenire ai Consiglieri, almeno tre giorni prima della riunione del Consiglio, salvi i casi di necessaria, riconosciuta urgenza, per i quali può provvedersi a mezzo di comunicazione, con preavviso di 24 ore, anche tramite telegramma o fax.

Art. 7 Per la validità delle delibere del Consiglio occorre che siano presenti almeno 3 consiglieri se il Consiglio è composto da 5 membri e almeno 2 consiglieri negli altri casi. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Delle sedute del Consiglio viene redatto processo verbale in apposito registro da conservarsi a cura del Segretario, presso la sede della Fondazione. I verbali devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario. Le copie e gli estratti dei verbali firmati dal Presidente e dal Segretario, fanno fede di conformità all’originale. Art. 8 Sono compiti del Consiglio di amministrazione:

– Fissare gli indirizzi e i criteri, eventualmente adottando anche appositi regolamenti interni, di gestione delle attività ed iniziative della Fondazione:

– Deliberare sul bilancio di previsione e sul bilancio consuntivo;

– Deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresi gli acquisti e le vendite di beni mobili ed immobili, l’assunzione di mutui e concessione di garanzie ipotecarie; – Adottare i provvedimenti riguardanti il personale e comunque ogni altro atto o affare di interesse dell’Ente, – Deliberare sulla costituzione e sulla composizione di altri Comitati, composti anche da membri esterni al Consiglio d’Amministrazione;

– Determinare le attività della Fondazione, sulla base delle proposte formulate dal Comitato Scientifico;

– Determinare, con il voto unanime dei Consiglieri, eventuali modifiche dello statuto; – Designare i membri del Comitato Scientifico.

Art. 9 Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione e ne ha la firma, convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione, cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio. In caso di impedimento del Presidente ne assume temporaneamente le funzioni il Vice-Presidente.

Art. 10 Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione, collabora con il Presidente nell’esecuzione delle delibere consiliari.

Art. 11 Il Comitato scientifico (di seguito “Comitato”) è istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione; è costituito da 7 membri, di cui almeno 2 scelti tra medici operanti nel campo delle “patologie” e 2 scelti tra esponenti di attività sportive; i membri durano in carica 3 anni e possono essere confermati; ogni componente ha pari poteri e funzioni rispetto agli altri; in caso di cessazione per qualsiasi motivo dalla carica, il componente viene sostituito da un altro nominato dalla Fondazione. Nella sua prima seduta, il Comitato elegge il suo Coordinatore, cui spetta la direzione dei lavori del Comitato ed il collegamento tra il Comitato stesso e gli altri Organi della Fondazione. Il Comitato è organo consultivo della Fondazione; il suo parere, obbligatorio ma non vincolante, dovrà essere richiesto dal Consiglio d’amministrazione per tutti i programmi di attività inerenti la Fondazione; in particolare il Comitato:

– analizza i progetti sottoposti all’attenzione della Fondazione;

– definisce le iniziative della Fondazione sotto il profilo tecnico e valuta la congruità dei requisiti di tali iniziative con le finalità della Fondazione;

– propone per le iniziative approvate la quota di risorse economiche da destinarsi a tali iniziative. Il Comitato si riunisce almeno una volta a semestre e delibera a maggioranza dei partecipanti alla singola riunione, per la cui validità è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti; Le deliberazioni del Comitato devono constare da verbale, sottoscritto da ciascun membro. La partecipazione al Comitato è svolta a titolo gratuito; sono a carico della Fondazione le spese vive sostenute dai componenti per la partecipazione alle riunioni debitamente documentate e quelle sostenute per le attività svolte in relazione alle iniziative approvate dalla Fondazione Entro il 20 (venti) ottobre di ogni anno il Comitato predispone lo schema di programma delle iniziative della Fondazione per l’anno successivo. A tal fine viene redatto un documento programmatico che, dopo l’approvazione, viene trasmesso senza indugio al Consiglio di Amministrazione, che lo esamina in vista della redazione del bilancio preventivo e dei programmi da attuare nell’anno solare successivo.

Art. 12 Nel rispetto e nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente in materia, ed in particolare dall'art. 2477 del codice civile, il consiglio d’amministrazione può nominare alternativamente un Sindaco unico o un Collegio sindacale, quale organo di controllo – ove consentito anche con funzione di revisore legale dei conti – ovvero un revisore, che opereranno con le competenze ed i poteri infra indicati.

La nomina del Sindaco unico, del Collegio sindacale – ovvero del revisore, ove consentito dalla normativa vigente – è comunque obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall’art. 2477, commi secondo e terzo, del codice civile. Anche in questo caso l'organo di controllo – ovvero il revisore – verranno nominati ed opereranno con le competenze ed i poteri infra indicati.

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi, e scade alla data della delibera di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dell'organo di controllo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui quest'ultimo è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.. L'organo di controllo ha tutti i doveri, le competenze ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis del codice civile e – soltanto nei casi in cui ciò sia consentito dalla legge, ed in particolare la Fondazione non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato – può esercitare la revisione legale dei conti. Si applicano, inoltre, in ogni caso al sindaco o ai sindaci le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 cod. civ..

All’organo di controllo, ove nominato, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul Collegio sindacale previste per le Società per azioni; si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all’art. 2477 del codice civile.

Nel caso in cui sia nominato un revisore, anche in alternativa all’organo di controllo, lo stesso esercita la revisione legale dei conti, ed ha tutte le funzioni, i doveri, le competenze ed i poteri che gli sono attribuiti dalla legge. In particolare al revisore si applicano le norme previste per lo stesso in materia di Società per azioni, se ed in quanto non derogate dall’art. 2477 del codice civile.

 Il revisore deve essere iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali dei conti istituito presso il competente Ministero.

TITOLO III – PATRIMONIO ESERCIZIO FINANZIARIO E CONTROLLI

Art. 13 Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo, conferito in occasione della erezione della Fondazione stessa, e da quant’altro successivamente pervenga nella disponibilità della Fondazione. Il patrimonio potrà pertanto essere aumentato ed alimentato mediante donazioni, eredità, legati immobiliari e mobiliari, elargizioni ed erogazioni liberali di quanti, approvando gli scopi della Fondazione, abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento. La Fondazione potrà ricevere contributi periodici da Enti pubblici e/o privati e potrà altresì promuovere la raccolta, tra il pubblico, di offerte in denaro o in natura. Le rendite e le risorse della Fondazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione dei suoi scopi, in osservanza della lettera d), comma 1 dell’art.10 del D.Lgs. n.460/1997. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 14 La Fondazione non ha finalità di lucro è apartitica ed aconfessionale e reca nella propria denominazione e in ogni segno di distinzione e/o comunicazione al pubblico l’acronimo ONLUS.

Art. 15 Gli esercizi della Fondazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio termina il 31 (trentuno) dicembre 2007 (duemilasette). Il Consiglio di amministrazione provvede a predisporre ed approvare il bilancio annuale di previsione entro il 31 ottobre per l’anno successivo ed il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Entrambi i documenti sono corredati da una relazione e devono essere sottoposti all’esame del Collegio dei Revisori dei Conti a cura del Presidente (o del Direttore, se a ciò delegato), con anticipo di almeno 20 (venti) giorni rispetto alla seduta fissata per l’esame dei bilanci da parte del Consiglio. Il Collegio dei Revisori esprime, con relazione scritta, il proprio parere.

Art. 16 Le funzioni di vigilanza e di controllo sull’amministrazione della Fondazione, ai sensi dell’articolo 25 CC. verranno esercitati dall’Ufficio Territoriale del Governo di Bari a norma delle disposizioni civili concernenti le persone giuridiche di diritto privato e dall’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 L. 23 dicembre 1998, n. 662.

Art. 17 Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della fondazione stessa a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altra ONLUS che per Legge, Statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. La fondazione ha l’obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

TITOLO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 18 La durata della Fondazione è illimitata. Lo scioglimento della Fondazione non potrà essere deliberato se non da almeno i ¾ dei componenti del Consiglio di Amministrazione e con il voto favorevole dei fondatori; Contestualmente allo scioglimento, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. In caso di cessazione ed estinzione della Fondazione, per qualunque causa, la stessa ha l’obbligo di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, numero 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 19 Fatto salvo il disposto dell’art. 16 C.C. le eventuali modifiche del presente Statuto, nonché le eventuali deliberazioni di trasformazione parziale o totale della Fondazione, devono essere approvate con la unanimità dei membri del Consiglio d’Amministrazione. Art. 20 Per tutto ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel Libro I del C.C. ed alle altre norme specifiche sulla materia.

 

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