Come Sostenerci

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo conferito in occasione della costituzione e da quant’altro successivamente pervenga nella disponibilità della Fondazione. Le risorse destinate al finanziamento del progetto “PSICHE E SPORT” posto alla base delle finalità della Fondazione potranno essere aumentate mediante le erogazioni liberali di quanti, approvando gli scopi della Fondazione, abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento.

La Fondazione Carlo Valente Onlus ha bisogno della tua collaborazione per poter dare un aiuto concreto ai giovani che vivono nel disagio, offrendo loro la possibilità di partecipare ad iniziative sportive. Potete effettuare le Vostre donazioni con:

– Versamento sul c/c postale n. 81012767 Fondazione Carlo Valente onlus


– Bonifico bancario sul c/c della Fondazione Carlo Valente onlus presso UBI Banca di Sede di Bari codice Iban IT 16 Z 03111 04007 000000004732

Agevolazioni per privati

La Fondazione Carlo Valente onlus in quanto Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus), rientra nelle disposizioni dettate dall’ art.13 del decreto legislativo n.460 del 4/12/97 e dell’art. 14 del decreto legge n. 35 del 14/3/05, convertito in legge n.80 del 14/5/05, che prevede agevolazioni per coloro che versano contributi in suo favore.

Si tratta dunque di agevolazioni fiscali per soggetti privati che decidono di effettuare donazioni onlus con il 730.

Dal 1 gennaio 2018 inoltre è in vigore una Riforma di Legge (Dlgs 117/2017) che rende più conveniente donare a tali organizzazioni
Con riferimento ai contributi liberali di denaro la Fondazione Carlo Valente onlus attesta di possedere tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalle normative citate, compresa la tenuta della contabilità adeguata e la predisposizione del bilancio annuale.

Ecco le norme che regolano le agevolazioni fiscali per i privati che effettuano donazioni alle onlus con il 730 o con Unico

1. Detrazione dall’IRPEF pari al 30% delle erogazioni in denaro fino a € 30.000,00 (il limite era del 26% con la normativa precedente)

2. Deduzione dal reddito sino al 10% del reddito dichiarato senza più alcun limite massimo (il limite era fissato invece a €70.000 nella normativa precedente)

La scelta tra le due alternative (detrazione o deduzione) dipende dal livello del reddito del donatore.

Per redditi superiori a circa € 29 mila (non tenendo conto della tipologia di reddito e di molte altre variabili) è più conveniente applicare la deduzione.
Nel caso della deduzione, se il reddito complessivo dichiarato viene decurtato da ulteriori deduzioni in misura tale che la deduzione di cui si avrebbe diritto (per la donazione) non può essere interamente goduta, il donatore può portarsi in deduzione quanto non utilizzato negli anni successivi fino al quarto successivo alla prima dichiarazione.
Riferimento: Art 83, comma 1 e 2, D Lgs 117/17

Donazioni aziende e tra associazioni: in che consistono e quali sono le agevolazioni

Oggi sono previste delle agevolazioni fiscali per la donazione di un’azienda o per la donazione tra associazioni. La Fondazione Carlo Valente onlus è un’Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) e per questo motivo rientra nelle disposizioni dettate dall’ art.13 del decreto legislativo n.460 del 4/12/97 e dell’art. 14 del decreto legge n. 35 del 14/3/05, convertito in legge n.80 del 14/5/05, che prevede agevolazioni per coloro che versano contributi in suo favore.
Dal 1° gennaio 2018 inoltre è in vigore una Riforma di Legge (Dlgs 117/2017) che rende più conveniente la donazione a tali organizzazioni.

Con riferimento ai contributi liberali di denaro la Fondazione Carlo Valente onlus attesta di possedere tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalle normative citate, compresa la tenuta della contabilità adeguata e la predisposizione del bilancio annuale.

Nella fattispecie, le agevolazioni fiscali per la donazione da parte di un’azienda e, per la donazione tra associazioni e, in generale, per le donazioni a onlus da società, sono regolate da questa disposizione:
Alle donazioni in denaro e in beni versate da aziende o da enti non commerciali si applica la deducibilità fino ad un massimo del 10% del reddito complessivo dichiarato, senza più limiti assoluti (che erano invece previsti dalla normativa precedente).

Nel caso in cui il reddito complessivo dichiarato venga decurtato da ulteriori deduzioni in misura tale che la deduzione di cui si avrebbe diritto (per la donazione) non puoÌ€ essere interamente goduta, l’azienda donatrice puoÌ€ portarsi in deduzione quanto non utilizzato negli anni successivi fino al quarto successivo alla prima dichiarazione
Riferimento: Art 83, comma 1 e 2, D Lgs 117/17